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venerdì 3 ottobre 2008

Borsacchio. Ancora cemento .... anche in Riserva!

Nella giornata di ieri a Roseto degli Abruzzi (Te), in un affollatissimo incontro a Palazzo del Mare, si è svolta la presentazione pubblica della proposta di Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale del Borsacchio. Al termine della presentazione del lavoro a cura del Prof. Gianluigi NIGRO, Ordinario di Urbanistica all'Università di Roma "La Sapienza", con il supporto di un nutrito gruppo di esperti di riconosciuta esperienza, la seduta si è animata con gli interventi, nel dibattito, di rappresentanti locali di Associazioni e Comitati che si sono sempre battuti per il concreto avvio delle attività della Riserva.
Il dibattito si è trasformato in aperta contestazione, del pur ottimo lavoro effettuato, a causa di un solo punto controverso, ma centrale nell'intero Piano: la previsione di edificabilità all'interno della Riserva per oltre 50.000 metri quadri di superficie calpestabile.
Le motivazioni riportate dai progettisti sulle ragioni di tale importante previsione edificatoria all'interno dell'area protetta, si basano sulla necessità di rispettare alcuni "Diritti Edificatori" pregressi sulle aree da acquisire al patrimonio pubblico e di reperire le risorse necessarie per attuare i progetti di "Restauro Ambientale".
La contestazione a queste tesi si basa su due punti essenziali:
1) Sui "diritti edificatori" più sentenze, su più gradi di giudizio, hanno sempre dato ragione al Comune di Roseto degli Abruzzi per non aver rilasciato autorizzazioni a costruire in quell'area e pertanto non si ritiene necessario acquisire quelle aree e, tantomeno, su una perequazione che consideri i prezzi dei terreni come edificabili.
2) Sui "resauri ambientali", per quanto nel merito anche condivisibili, si ritiene inopportuno svendere aree naturali della stessa Riserva per reperire risorse che potrebbero essere acquisite in seguito attraverso progetti europei da investire su aree naturali che potrebbero rimanere tranquillamente di proprietà di privati, con i vincoli della Riserva, come avviene in tutte le aree protette del mondo.
Quanto sostenuto dai progettisti, è stato anche troppo animatamente contestato perchè da oltre venti anni a Roseto ci si batte duramente per salvaguardare quel pezzo di costa ancora libero. Ora che il risultato sembrava raggiunto con l'istituzione della Riserva Naturale, le cui norme di salvaguardia vietano ogni forma di nuova edificazione, e dopo la bocciatura dei progetti di costruzione di villaggi turistici, sia nei ricorsi giudiziari che nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, proprio ora, ci si vede reintrodurre le mire edificatorie dei privati da un Piano che dovrebbe occuparsi solo dell'Assetto Naturalistico dell'area.
In tutto ciò che è accaduto si potrebbero rilevare due azioni ancora utili da sviluppare per poter dirimere la questione: sia da parte dei progettisti che da parte dell'amministrazione.
-I progettisti è opportuno che facciano un esame ben più approfondito della situazione normativa, sia amministativa che urbanistica, in quelle aree, magari inserendo tra i tanti consulenti, anche un esperto in diritto urbanistico. Ciò ad evitare ciò che è accaduto ieri: ascoltare tre ore di presentazione da parte di Architetti, Geologi, Sociologi, Naturalisti ed Economisti e poi sentirsi dire che il problema di fondo è una questione di "Diritto".
-L'Amministrazione comunale è opportuno, invece, che riprenda in mano in tempi brevi quella bella proposta, troppo celermente accantonata anni fa alle prime titubanze del privato, affinchè si concluda la permuta delle aree, tra Roseto nord e Roseto sud. L'unica soluzione che andrebbe a soddisfare tutti e che solo il Consiglio Comunale di Roseto, nel suo ruolo di rappresentanza collettiva, può attivare, promuovere e portare a compimento.
Il prossimo appuntamento è in Consiglio Comunale il prossimo mercoledì 8 ottobre per l'adozione del P.A.N..
....La speranza è sempre quella che le future notti portino consiglio!.
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5 commenti:

Anonimo ha detto...

Dalle dichiarazioni dei giorni che precedevano la presentazione del piano mi sembrava di leggere tra le righe troppa contentezza da parte dell'amministrazione comunale di poter fare "sviluppo turistico" (leggi cementificazione).
In effetti così è stato.
Occorre a questo punto che qualcuno faccia ricorso.

Anonimo ha detto...

Io rimango sconcertato...
Il sindaco anticipandoci il progetto sulla sua scrivania ci fa sapere che il 50.000 mq di edificabilità sono per evitare un contenzioso con alcune concessione passate che dovrebbero acquistare per costituire la riserva. Insomma, dammi a me che poi ti do qualcosa a te... Vale a dire la solita storia che approda sul terreno del comune di Roseto. Continuiamo a vigilare..
ciao

http://rosaemente.blogspot.com/

Fabio Vallarola ha detto...

Direi che l'unica cosa da fare è quanto dicevo sopra: 1 capire bene se davvero esiste un diritto acquisito 2 se la ricerca da esito positivo, attuare una permuta di terreni con lo stesso criterio ma con terreni fuori della riserva!

Anonimo ha detto...

Domanda? Per il PAN, o pseudo PAN, hanno avviato una procedura VIA? Dato che il progetto prevede una fabbricazione residenziale rilevante, bisognerà chiedere una Valutazione d'Impatto Ambientale lì dove dovrebbe nascere una riserva naturalistica?

Le fasi della valutazione di impatto ambientale

giovedì 09 ottobre 2008
ImageIl D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, meglio conosciuto come correttivo al T.U. ambientale ha apportato profonde modifiche all’intero meccanismo procedurale della valutazione di impatto ambientale. Se da un canto la Via si sostanzia in un procedimento di natura tecnica/amministrativa teso a valutare gli effetti (impatti) sull’ambiente derivanti dall’attuazione di determinati progetti, siano essi pubblici o privati, è opportuno evidenziare dall’altro, che la stessa si concreta in un sub procedimento che attiene ad un provvedimento autorizzativo principale.
La Via si presenta come una procedura “interattiva”, in cui il progetto iniziale può subire diverse modifiche ed integrazioni, tese a conciliare le istanze dei soggetti, interessati a diverso titolo al progetto e alle conseguenze ambientali ad esso connesse. Il nuovo T.U. ambientale ha ricondotto ad un corpo unico ed omogeneo (almeno questa era l’intenzione primaria del legislatore) tutte le norme che a livello nazionale e comunitario, a far data dal 1985, regolavano la disciplina della valutazione di impatto ambientale. L’art. 5 comma I, lett. b) del D.lgs. 152/2006 sancisce che per Via si intende “il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio” e inoltre definisce alla lettera c) l’impatto ambientale come “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa diretta o indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”. In primis, bisogna dire che la normativa attuale aderendo a quanto già affermato in passato suddivide la Via in due sottocategorie: statale e regionale/provinciale, in relazione alla competenza sul rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto.

La mancata effettuazione della procedura Via laddove richiesta per legge provoca la nullità di tutti i provvedimenti autorizzatori eventualmente ottenuti.

I soggetti coinvolti nell’iter sono principalmente il proponente o committente (chi presenta il progetto) e l’autorità amministrativa cui compete il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale. Quest’ultima differisce a seconda si tratti di procedura statale o regionale; nel primo caso sarà competente il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, mentre nel secondo l’autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma.

1. SIA E SCOPING Condicio sine qua non per l’avvio della procedura di Via è lo studio di impatto ambientale (Sia), tuttavia il T.U. ambientale novera un’altra fase preliminare e facoltativa rispetto al Sia, cioè lo scoping “attivato allo scopo di definire, in contraddittorio con le autorità competenti, le informazioni che devono essere riportate nello studio di impatto ambientale”, con lo scopo di realizzare un vero e proprio confronto tra il proponente e la P.A.

2. DEPOSITO DOCUMENTI L’apertura formale del meccanismo procedurale di valutazione di impatto ambientale si verifica con la richiesta di compatibilità ambientale all’autorità competente (art. 26 T.U.), a corredo della quale devono prodursi i seguenti documenti:
- Sia (studio di impatto ambientale);
- Progetto definitivo (non più preliminare come nelle normativa previgente);
- Una sintesi non tecnica destinata all’informazione del pubblico (congruo numero di copie);
- Elenco autorizzazioni e altri atti necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera
- Asseverazione del responsabile dello Studio di impatto ambientale.

La documentazione suindicata deve essere inoltrata a corredo della domanda principale alle Regioni, Provincie e Comuni interessati dalla realizzazione del progetto. Nel caso di Via statale invece, la documentazione indicata dovrà essere spedita al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla/e Regione/i interessate e alla Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali e ad altri Ministeri eventualmente interessati. Entro 30 giorni l’autorità competente valuta la completezza della documentazione presentata.

3. PUBBLICITA’ Il committente deve mettere in condizioni il pubblico di poter conoscere il progetto che intende realizzare, oltre che attraverso il deposito nelle modalità prima esposte, financo mediante la contemporanea diffusione a mezzo stampa e sul sito web dell’autorità competente della notizia dell’avvenuto deposito. Chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto ed inviare esprimere pareri ed osservazioni da inviare all’autorità competente entro 60 giorni dal deposito.

4. ISTRUTTORIA TECNICA In questa fase l’autorità preposta valuta la completezza della documentazione (chiedendo eventualmente un’integrazione), verifica la correttezza dei dati fisici riportati, nonché degli strumenti previsionali adottati.

5. DECISIONE L’autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nei 150 giorni successivi alla presentazione dell’istanza. In considerazione della particolare complessità del progetto può prolungare il procedimento sino ad un massimo di altri 60 giorni dandone comunicazione al proponente. Il correttivo (D.lgs. n. 4 del 2008) ha il pregio di aver fissato all’art. 26 comma II, i tempi massimi, certi e definiti per l’adozione della decisione finale: giustappunto la procedura Via deve concludersi nel termine 5 mesi che, considerando le eventuali interruzioni per integrazioni o sospensioni, non può superare i 330 giorni complessivi. L’inutile decorso di siffatto termine implica l’intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri, che deve pronunciarsi nel termine di 60 giorni.

6. MONITORAGGIO EX POST Il monitoraggio rappresenta la fase successiva al provvedimento di valutazione di impatto ambientale e si realizza attraverso un controllo operato dalle autorità competenti all’approvazione della compatibilità ambientale che avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, sono chiamate ad individuare gli effetti negativi imprevisti ed attuare tutte le misure correttive opportune. Per ogni approfondimento in tema di fiscalità e legislazione ambientale, contattare lo Studio Legale P&S tramite e-mail: solenne@ecoavvocati.comIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo - passalacqua@ecoavvocati.com

www.ecoradio.it

Fabio Vallarola ha detto...

Ottime indicazioni! Durante la discussione del PAN in Consiglio Comunale si è parlato della necessità di sottoporre il tutto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica)sulla base di una specifica richiesta della regione. Sul sito della Regione Abruzzo ho trovato il riferimento con tanto di procedura prevista per il PAN Borsacchio fino nei minimi particolari.
La VAS dovrebbe contenere all'interno anche il parere VIA e si basa sul concetto che invece di approvare i Piani e poi sottoporli a Valutazioni è meglio valutarli dalla loro predisposizione per tutto il seguente percorso di approvazione attraverso una procedura trasparente e partecipata.
Al momento, però, non mi pare che si stia seguendo questa procedura .... anzi!